Art. 6
Commissione
In vigore dal 26 feb 2003
1. Le proposte sulle ricompense al valore o al merito della Guardia di finanza sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze corredate da un parere obbligatorio rilasciato su iniziativa del Comando Generale da parte di una commissione presieduta dal Comandante Generale della Guardia di finanza e composta da:
a) due ufficiali generali della Guardia di finanza;
b) due ufficiali superiori della Guardia di finanza, di cui quello con grado inferiore, o a parità dello stesso, quello con minore anzianità nel grado rivestito, esercita anche la funzione di segretario;
c) un ufficiale generale di altra Forza armata, quando sia da premiare un militare che non appartiene al Corpo della Guardia di finanza;
d) un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente dell'amministrazione di appartenenza, quando si tratti di premiare un dipendente civile dello Stato ovvero delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile.
2. Qualora della commissione faccia parte una delle autorità previste alle lettere c) e d) del comma 1, dalla stessa è escluso l'ufficiale superiore non svolgente le funzioni di segretario di cui alla lettera b) dello stesso comma. Ove il proposto sia un soggetto straniero, è necessario acquisire, a cura del Comando generale, il nulla osta del Ministero degli affari esteri.
3. Nel caso in cui la commissione esprima parere contrario può tuttavia proporre che il Comando Generale informi delle condotte dei segnalati altre competenti amministrazioni per l'eventuale conferimento di altra distinzione onorifica prevista dall'ordinamento.
4. La commissione di cui al presente articolo è nominata dal Comandante generale della Guardia di finanza, con proprio decreto, prevedendo la durata degli incarichi, gli eventuali supplenti e le modalità di convocazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2002-11-11;315#art-6