Art. 9
Disposizioni sulla riabilitazione
In vigore dal 26 feb 2003
1. Le disposizioni sulla riabilitazione militare, contenute nella legge 13 giugno 1935, n. 1116, e le norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile, di cui al regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, si applicano anche a coloro che abbiano conseguito, in conformità delle disposizioni vigenti, una ricompensa al valore o al merito della Guardia di finanza.
2. Sono esclusi da ogni beneficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui all' del predetto regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879.
3. Il Comando generale, su istanza dell'interessato o a richiesta dell'autorità competente, attesta, mediante apposito certificato, il concorso delle condizioni prescritte per ottenere i benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2002-11-11;315#art-9