Art. 9

Disposizioni sulla riabilitazione

In vigore dal 26 feb 2003
1. Le disposizioni sulla riabilitazione militare, contenute nella legge 13 giugno 1935, n. 1116, e le norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile, di cui al regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, si applicano anche a coloro che abbiano conseguito, in conformità delle disposizioni vigenti, una ricompensa al valore o al merito della Guardia di finanza. 2. Sono esclusi da ogni beneficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui all' del predetto regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879. 3. Il Comando generale, su istanza dell'interessato o a richiesta dell'autorità competente, attesta, mediante apposito certificato, il concorso delle condizioni prescritte per ottenere i benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 1.
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