Art. 12
Descrizione delle medaglie al valore della Guardia di finanza
In vigore dal 26 feb 2003
1. La medaglia al valore del Corpo della Guardia di finanza, riportata in effige nel quadro A annesso al presente decreto:
a) ha un diametro di 33 millimetri;
b) riporta, sul recto, il fregio tradizionale del Corpo, con al centro il monogramma della Repubblica italiana, con intorno, nella parte inferiore, la legenda "Al valore della guardia di finanza" e, sul verso, in mezzo a due rami, uno di quercia ed uno di alloro, fra loro decussati nella parte inferiore, vengono incisi il nome ed il cognome del decorato e l'indicazione del luogo e della data dell'evento. Tra le estremità superiori dei serti, è posta una stelletta a cinque punte;
c) è sostenuta da un nastro azzurro con all'estremità, in posizione simmetrica rispetto al centro del nastro, quattro filetti gialli. Quelli esterni larghi un millimetro e mezzo, mentre quelli interni sono larghi quattro millimetri e mezzo. I filetti più esterni distano 0,75 mm dal bordo del nastro; mentre 1,5 mm dal rispettivo filetto più interno;
d) si porta sulla sinistra del petto, se conferita a persone fisiche, ed a seguire, se presenti, delle altre decorazioni al valore delle Forze armate, e comunque secondo l'ordine di precedenza fissato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le distinzioni cavalleresche ed onorifiche civili della Repubblica;
e) si applica alla bandiera, stendardo o comunque altro vessillo, se concessa a comandi, corpi o altri enti civili e militari, nazionali ed esteri, che ne siano ufficialmente dotati;
f) è di uso obbligatorio sull'uniforme del personale militare, nei termini disciplinati da ciascuna Forza armata.
2. Sul nastrino della medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al valore viene applicata una stelletta a cinque punte, rispettivamente d'oro, d'argento e di bronzo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2002-11-11;315#art-12