Art. 8

Cause impeditive

In vigore dal 26 feb 2003
1. Coloro che sono incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione cui consegue effetto sanatorio originario, non possono conseguire le ricompense di cui al presente regolamento e, avendole conseguite, ne perdono ogni titolarità giuridica. 2. Coloro che sono incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire le ricompense predette nè, avendole conseguite, possono fregiarsene. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il Comando Generale promuove: a) l'acquisizione tempestiva delle copie delle sentenze di condanna passate in giudicato che comportano l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, pronunciate nei confronti di coloro cui sono state conferite ricompense al valore o al merito della Guardia di finanza; b) la notificazione dei conseguenti effetti giuridici in capo ai decorati ovvero ai consegnatari delle decorazioni, ai sensi dell'; c) il recupero del brevetto e della decorazione, secondo le procedure di cui all', comma 2. 4. Qualora la privazione di dette ricompense derivi dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza e la reintegrazione del grado producono, a riguardo di esse, i medesimi effetti della riabilitazione. 5. Non possono, altresì, conseguire le ricompense di cui al presente decreto coloro che siano indagati od imputati per reati che comportino, quale pena accessoria, l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ovvero la perdita del grado per rimozione. 6. Al cessare delle cause impeditive, decorrono nuovamente i termini propositivi di cui all', comma 2, con riferimento agli specifici fatti la cui valutazione è risultata normativamente preclusa. Anche in tale circostanza, è confermata la competenza istruttoria di cui all', comma 1.
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