Art. 11

Pubblicità delle ricompense

In vigore dal 26 feb 2003
1. Dei singoli conferimenti di decorazioni previste nel presente decreto viene data pubblicazione, con inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del nominativo del beneficiato, della tipologia e rango di decorazione ottenuta, della motivazione, della data e del luogo del fatto originatore del provvedimento nonché della data del conferimento presidenziale. 2. Il Comando Generale partecipa, di volta in volta, ai comuni di nascita delle persone fisiche premiate il conferimento delle ricompense, dando comunicazione integrale delle motivazioni. Fa fede del conferimento delle ricompense il brevetto rilasciato dal Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme modello approvato dal Comandante Generale della Guardia di finanza e controfirmato da quest'ultimo, indicante il nome del premiato, la motivazione, la data ed il luogo del fatto che ha determinato il provvedimento e la data del conferimento presidenziale. 3. Il comune di nascita del decorato porta a conoscenza della popolazione ogni conferimento con apposita affissione nell'albo pretorio, con l'inserzione nelle pubblicazioni eventualmente emanate dall'amministrazione comunale e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno. 4. Ove il soggetto interessato sia straniero o comunque stabilmente dimori all'estero, il Comando generale attiva il Ministero degli affari esteri, affinché, per il tramite dei propri canali diplomatici: a) dia conoscenza al premiato, ovvero al consegnatario ai sensi dell', dell'intervenuto conferimento presidenziale; b) assicuri, ove richiesto, anche la consegna all'avente titolo del brevetto e della decorazione conferita, da svolgersi possibilmente nei termini indicati all'; c) promuova, ove possibile, forme di pubblicità all'estero analoghe a quelle previste ai commi 2 e 3. 5. È istituito l'albo dei decorati al valore ed al merito della Guardia di finanza, la cui conservazione, aggiornamento e disciplina è demandata al Comando Generale. Caserme, edifici, naviglio e luoghi pubblici in genere possono essere intitolati a persone estinte decorate al valore della Guardia di finanza, previo assenso e secondo le modalità fissate dal Comando Generale.
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Pubblicità delle ricompense (Art. 11 Regolamento in materia di ricompense al valore ed al merito della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.) — Testo vigente | Portale Normativo