Art. 15
Uso delle decorazioni sull'abito civile
In vigore dal 26 feb 2003
1. Le decorazioni al valore ed al merito della Guardia di finanza possono essere indossate dall'insignito anche sull'abito civile. È altresì possibile, secondo gli usi consuetudinari, fregiarsi alternativamente anche delle corrispondenti insegne metalliche e nastrini di formato ridotto, nonché di apposite spille applicabili al risvolto dell'abito civile.
2. Le dimensioni e la foggia ufficiale delle insegne di cui al comma 1, non ricomprese nei quadri A e B annessi al presente decreto, sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Guardia di finanza.
3. Sono a carico dell'amministrazione gli oneri relativi alle decorazioni metalliche di dimensioni normali, in conformità ai quadri A e B annessi al presente decreto, ed al rilascio del brevetto di cui all', comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2002-11-11;315#art-15