Art. 15

Uso delle decorazioni sull'abito civile

In vigore dal 26 feb 2003
1. Le decorazioni al valore ed al merito della Guardia di finanza possono essere indossate dall'insignito anche sull'abito civile. È altresì possibile, secondo gli usi consuetudinari, fregiarsi alternativamente anche delle corrispondenti insegne metalliche e nastrini di formato ridotto, nonché di apposite spille applicabili al risvolto dell'abito civile. 2. Le dimensioni e la foggia ufficiale delle insegne di cui al comma 1, non ricomprese nei quadri A e B annessi al presente decreto, sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Guardia di finanza. 3. Sono a carico dell'amministrazione gli oneri relativi alle decorazioni metalliche di dimensioni normali, in conformità ai quadri A e B annessi al presente decreto, ed al rilascio del brevetto di cui all', comma 2.
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