Art. 14

Disposizioni relative alle uniformi del Corpo

In vigore dal 26 feb 2003
1. Il Comando generale, fermo restando quanto previsto agli , disciplina per il personale del Corpo l'uso sull'uniforme delle decorazioni metalliche al valore ed al merito della Guardia di finanza e dei relativi nastrini da portare sul petto in luogo delle stesse, in conformità ai modelli riportati nei quadri A e B annessi al presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 possono prevedere anche l'uso di decorazioni metalliche e di nastrini di dimensioni ridotte per particolari uniformi.
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