Art. 7
Disciplina dell'opposizione
In vigore dal 26 feb 2003
1. Ferma restando la disciplina recata all', commi 5, 6 e 7, è ammessa opposizione da parte dei diretti interessati, ovvero dei soggetti legittimati ai sensi dell', comma 4, avverso gli esiti delle proposte di ricompense previste dal presente decreto.
2. L'opposizione è presentata, per il tramite del Comando generale, al Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della concessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell', o in caso di diniego, dalla data della conseguente comunicazione fatta ai soggetti di cui al comma 1, a cura dello stesso Comando Generale.
3. L'opposizione è sottoposta all'esame della commissione di cui all' per il parere, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze decide in via definitiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2002-11-11;315#art-7