Art. 5
Istruttoria delle proposte
In vigore dal 3 mar 2007
1. Le proposte di conferimento delle ricompense sono formulate, specificandone la tipologia, dalle autorità le quali, per le loro attribuzioni, vengono a cognizione dei fatti, e precisamente:
a) dal Comandante Generale della Guardia di finanza;
b) dai comandanti di corpo, per il tramite gerarchico, da cui dipendono i militari della Guardia di finanza autori degli atti ed attività meritorie;
c) sempre per il tramite gerarchico, dai comandanti territoriali aventi giurisdizione sui luoghi dove si sono verificati i fatti o hanno avuto svolgimento le attività meritorie compiute da personale di altra Forza armata o di Polizia nonché da civili;
d) dai comandanti di corpo o dall'autorità militare in grado più elevato presente, ovvero, nel caso non esista, dall'autorità consolare, per gli atti e le attività compiute all'estero.
2. Le proposte di cui al comma 1 sono istruite dal Comando Generale che le trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze corredate del parere della commissione di cui all' entro sei mesi a partire dalla data alla quale è riconducibile la definizione dell'evento a cui si riferisce la proposta.
3. Per i fatti avvenuti all'estero, anche se a bordo di naviglio o di aeromobile, e per i conferimenti alla memoria ai sensi dell', si prescinde dal termine di cui al comma 2. Per tutte le altre situazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il termine di cui al comma 2 decorre dall'entrata in vigore dello stesso. Per le situazioni verificatesi nel corso del secondo conflitto mondiale, il termine di cui al comma 2 è di quattro anni e decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2002-11-11;315#art-5