Art. 4

Destinazione, conservazione e recupero delle ricompense

In vigore dal 26 feb 2003
1. Le medaglie al valore e le croci al merito della Guardia di finanza possono essere conferite a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o altri enti civili e militari, nazionali ed esteri, che, partecipando collettivamente ad imprese particolarmente difficili, abbiano contribuito ad aumentare il prestigio del Corpo della Guardia di finanza. 2. Ove emerga che i decorati e i consegnatari ai sensi dell' non conservino le insegne e i brevetti ricevuti con cura e decoro, il Comando Generale promuove le procedure di recupero conservativo materiale dei brevetti e delle ricompense, ferma restando la titolarità giuridica della ricompensa conferita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2002-11-11;315#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Destinazione, conservazione e recupero delle ricompense (Art. 4 Regolamento in materia di ricompense al valore ed al merito della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.) — Testo vigente | Portale Normativo