Art. 4
Destinazione, conservazione e recupero delle ricompense
In vigore dal 26 feb 2003
1. Le medaglie al valore e le croci al merito della Guardia di finanza possono essere conferite a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o altri enti civili e militari, nazionali ed esteri, che, partecipando collettivamente ad imprese particolarmente difficili, abbiano contribuito ad aumentare il prestigio del Corpo della Guardia di finanza.
2. Ove emerga che i decorati e i consegnatari ai sensi dell' non conservino le insegne e i brevetti ricevuti con cura e decoro, il Comando Generale promuove le procedure di recupero conservativo materiale dei brevetti e delle ricompense, ferma restando la titolarità giuridica della ricompensa conferita.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2002-11-11;315#art-4