Sez. II

Art. 21

Dotazioni e sistemazioni nautiche nonché dotazioni varie

In vigore dal 17 ott 2002
1. Fatto salvo quanto previsto al capitolo X dell'allegato al protocollo di Torremolinos le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata devono essere in possesso delle seguenti dotazioni: a) bandiere da segnalazione corrispondenti al proprio nominativo internazionale; b) elenco dei fari e fanali; c) tabella dei segnali di salvataggio; d) almeno 1 scandaglio a mano; e) un'ancora efficiente in relazione alle dimensioni della nave con cavo di lunghezza adeguata e comunque di lunghezza non inferiore a 50 metri; f) un mezzo di governo ausiliario indipendente dal dispositivo di governo primario (barra amovibile dotata di bicchiere fisso ecc.); g) una pompa di esaurimento; h) dispositivi di segnalazione previsti dalla "Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare" (Colreg '72). 2. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata limitata a 20 miglia dalla costa e alla pesca costiera locale devono essere in possesso delle medesime dotazioni indicate nel comma precedente, con esclusione dell'elenco fari e fanali.
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Dotazioni e sistemazioni nautiche nonché dotazioni varie (Art. 21 Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.) — Testo vigente | Portale Normativo