Sez. II
Art. 21
Dotazioni e sistemazioni nautiche nonché dotazioni varie
In vigore dal 17 ott 2002
1. Fatto salvo quanto previsto al capitolo X dell'allegato al protocollo di Torremolinos le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata devono essere in possesso delle seguenti dotazioni:
a) bandiere da segnalazione corrispondenti al proprio nominativo internazionale;
b) elenco dei fari e fanali;
c) tabella dei segnali di salvataggio;
d) almeno 1 scandaglio a mano;
e) un'ancora efficiente in relazione alle dimensioni della nave con cavo di lunghezza adeguata e comunque di lunghezza non inferiore a 50 metri;
f) un mezzo di governo ausiliario indipendente dal dispositivo di governo primario (barra amovibile dotata di bicchiere fisso ecc.);
g) una pompa di esaurimento;
h) dispositivi di segnalazione previsti dalla "Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare" (Colreg '72).
2. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata limitata a 20 miglia dalla costa e alla pesca costiera locale devono essere in possesso delle medesime dotazioni indicate nel comma precedente, con esclusione dell'elenco fari e fanali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2002-08-05;218#art-21