Sez. II
Art. 19
Sistemazioni di carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento
In vigore dal 17 ott 2002
1. I mezzi di carico e scarico e gli altri mezzi di sollevamento in genere devono essere di robustezza adeguata agli sforzi cui sono sottoposti nelle più severe condizioni di lavoro e presentare tutte le garanzie di sicurezza per le persone che vi sono addette e a ciò giudicate idonee dall'ente tecnico.
2. Per tutte le predette apparecchiature l'ente tecnico deve stabilire la portata, cioè il peso massimo manovrabile a loro mezzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2002-08-05;218#art-19