Sez. II

Art. 19

Sistemazioni di carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento

In vigore dal 17 ott 2002
1. I mezzi di carico e scarico e gli altri mezzi di sollevamento in genere devono essere di robustezza adeguata agli sforzi cui sono sottoposti nelle più severe condizioni di lavoro e presentare tutte le garanzie di sicurezza per le persone che vi sono addette e a ciò giudicate idonee dall'ente tecnico. 2. Per tutte le predette apparecchiature l'ente tecnico deve stabilire la portata, cioè il peso massimo manovrabile a loro mezzo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2002-08-05;218#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sistemazioni di carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento (Art. 19 Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.) — Testo vigente | Portale Normativo