Sez. II
Art. 15
Equipaggiamenti individuali
In vigore dal 17 ott 2002
1. Le unità equipaggiate con il battello d'emergenza devono essere dotate di almeno 2 tute di immersione.
2. Tutte le persone presenti a bordo di navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata senza la limitazione entro le 20 miglia dalla costa devono essere dotate di un indumento di protezione termica.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2002-08-05;218#art-15