Sez. II
Art. 11
Mezzi di salvataggio collettivi delle navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata
In vigore dal 21 set 2004
Mezzi di salvataggio collettivi delle navi
abilitate alla pesca costiera ravvicinata
1. Le navi devono essere dotate di imbarcazioni ovvero di zattere di salvataggio di capacità totale sufficiente ad accogliere almeno il 200% del numero totale delle persone presenti a bordo. Di tali imbarcazioni ovvero zattere, un numero sufficiente ad accogliere almeno tutte le persone a bordo deve poter essere messo a mare da un lato o dall'altro della nave. I mezzi collettivi di salvataggio, anziché essere di tipo approvato, possono rispondere ai requisiti contenuti nelle regole da VII/17 a VII/22 del protocollo di Torremolinos. Inoltre, le zattere di salvataggio, in alternativa, possono essere approvate dall'Amministrazione in ottemperanza a quanto consentito dalla nota 6 della tabella allegata all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.
Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con limitazione della navigazione entro 20 miglia dalla costa devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo.
2. Le zattere di salvataggio devono essere sistemate in modo da poter essere prontamente utilizzate in caso di emergenza e permettere che la zattera galleggi liberamente dalla sua posizione di stivaggio, si gonfi e si allontani dalla nave nel caso che questa stia affondando. Se sono utilizzate cinghie di ritenuta, queste devono essere munite di un dispositivo automatico di sganciamento idrostatico.
3. Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, quando non siano dotate di almeno una imbarcazione di salvataggio a motore, devono essere dotate di un battello di emergenza. Il battello di emergenza, anziché essere di tipo approvato, può rispondere ai requisiti contenuti nella regola VII/23 del protocollo di Torremolinos.
4. Le imbarcazioni di salvataggio devono essere dotate di dispositivi di ammaino ad esse esclusivamente destinati. Tali dispositivi, quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio è uguale o superiore a 2 metri, devono essere di tipo approvato. In alternativa, possono rispondere ai requisiti contenuti nella regola VII/32 del protocollo di Torremolinos. Quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio è inferiore a 2 metri, i dispositivi di ammaino, anziché di tipo approvato, possono essere conformi ai regolamenti dell'ente tecnico.
5. I battelli di emergenza, quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio è uguale o superiore a 2 metri, devono essere dotati di dispositivi di ammaino di tipo approvato ovvero di dispositivi di ammaino conformi all'articolo VII/32 del protocollo di Torremolinos. Quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio è inferiore a 2 metri, i dispositivi di ammaino devono essere conformi ai regolamenti dell'ente tecnico.
6. La rispondenza alle prescrizioni tecniche del protocollo di Torremolinos delle imbarcazioni di salvataggio, dei battelli di emergenza e dei relativi dispositivi di ammaino dei predetti mezzi collettivi di salvataggio è attestata con decreto di approvazione dell'Amministrazione rilasciata secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, sentito un organismo notificato che effettuerà le verifiche richieste dall'Amministrazione.
7. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con limitazione al solo mare Adriatico, così come individuato dall'Organizzazione Idrografica Internazionale di Monaco nella linea congiungente Capo Santa Maria di Leuca (39°47'40" N - 018°22'05" E) con Lumi i Butrintit (39°45'10" N - 019°59' E), sulle coste albanesi, devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo. L'Amministrazione, sentito l'ente tecnico, può inoltre esentare le unità esistenti dall'obbligo di essere dotate di un battello di emergenza qualora, in relazione alle caratteristiche costruttive dell'unità, l'installazione di tale battello appaia non necessaria o non ragionevole.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2002-08-05;218#art-11