Sez. II

Art. 7

Esenzioni

In vigore dal 17 ott 2002
1. L'Amministrazione, se ritiene che le condizioni dell'attività di pesca e quelle specifiche delle zone in cui essa si esplica siano tali da rendere non ragionevole o non necessaria l'applicazione di prescrizioni del presente regolamento, può esonerare dalle prescrizioni stesse singole navi o categorie di navi.
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Esenzioni (Art. 7 Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.) — Testo vigente | Portale Normativo