Sez. II
Art. 7
Esenzioni
In vigore dal 17 ott 2002
1. L'Amministrazione, se ritiene che le condizioni dell'attività di pesca e quelle specifiche delle zone in cui essa si esplica siano tali da rendere non ragionevole o non necessaria l'applicazione di prescrizioni del presente regolamento, può esonerare dalle prescrizioni stesse singole navi o categorie di navi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2002-08-05;218#art-7