Sez. II

Art. 5

Navi con caratteristiche nuove

In vigore dal 17 ott 2002
1. L'Amministrazione può esentare ogni nave, che presenti caratteristiche nuove, da qualsiasi disposizione del presente regolamento che possa ostacolare le ricerche volte a migliorare tali caratteristiche e la pratica attuazione di esse. 2. Una nave che abbia ottenuto esenzioni a norma del precedente comma deve soddisfare le prescrizioni che l'Amministrazione, avuto riguardo ai limiti di abilitazione, stimi sufficienti per garantirne la sicurezza generale.
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Navi con caratteristiche nuove (Art. 5 Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.) — Testo vigente | Portale Normativo