Sez. II
Art. 9
Navigazione oltre i limiti di abilitazione della nave
In vigore dal 17 ott 2002
1. In casi eccezionali l'Amministrazione, sentito l'ente tecnico, può autorizzare l'effettuazione di un singolo viaggio internazionale di trasferimento oltre i limiti della specie di navigazione cui la nave è abilitata, a condizione che alla nave stessa venga conferito un grado di sicurezza adeguato al particolare viaggio da effettuare.
2. Alle stesse condizioni il capo del compartimento marittimo, sentito l'ente tecnico, può autorizzare l'effettuazione di viaggi nazionali di trasferimento oltre i limiti di abilitazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2002-08-05;218#art-9