Sez. II
Art. 14
Salvagente anulari
In vigore dal 21 set 2004
1. Le navi di lunghezza inferiore a 10 metri, ad eccezione di quelle operanti entro un miglio dalla costa, devono essere dotate di un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.
2. Le navi di lunghezza inferiore a 24 metri ma uguali o superiori a 10 metri devono essere dotate di un salvagente anulare munito di luce ad accensione automatica e di boetta fumogena e di un salvagente anulare dotato di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.
3. Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri devono essere dotate di due salvagente anulari muniti di luce ad accensione automatica e di boetta fumogena e di due salvagente anulari, uno per lato, dotati di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2002-08-05;218#art-14