Sez. II
Art. 12
Mezzi di salvataggio collettivi delle navi abilitate alla pesca costiera locale
In vigore dal 17 ott 2002
Mezzi di salvataggio collettivi delle navi abilitate alla pesca
costiera locale
1. Le navi abilitate alla pesca costiera locale devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo, conformi ai requisiti prescritti dal precedente , comma 1 e 2, ovvero di apparecchi galleggianti approvati dall'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo.
2. Le navi abilitate alla pesca costiera locale possono essere autorizzate dal Capo del compartimento marittimo di iscrizione a estendere la navigazione fino a 12 miglia dalla costa previo parere favorevole dell'ente tecnico e imbarco di zattere di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo, conformi ai requisiti prescritti dal precedente , comma 1 e 2.
L'autorizzazione è annotata sulla licenza di navigazione e la sua scadenza coincide con quella delle annotazioni di sicurezza.
3. Le navi che svolgono attività di pesca ad una distanza massima di tre miglia dalla costa non hanno l'obbligo di essere dotate di mezzi di salvataggio collettivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2002-08-05;218#art-12