Sez. II
Art. 10
Prontezza d'uso dei mezzi di salvataggio e dei mezzi antincendio
In vigore dal 17 ott 2002
1. I mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nonché i mezzi antincendio devono essere mantenuti in buono stato di funzionamento ed essere pronti all'uso immediato in ogni momento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2002-08-05;218#art-10