Sez. II

Art. 10

Prontezza d'uso dei mezzi di salvataggio e dei mezzi antincendio

In vigore dal 17 ott 2002
1. I mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nonché i mezzi antincendio devono essere mantenuti in buono stato di funzionamento ed essere pronti all'uso immediato in ogni momento.
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Prontezza d'uso dei mezzi di salvataggio e dei mezzi antincendio (Art. 10 Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.) — Testo vigente | Portale Normativo