Art. 10 · Prontezza d'uso dei mezzi di salvataggio e dei mezzi antincendio
Sez. II

Art. 10

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Prontezza d'uso dei mezzi di salvataggio e dei mezzi antincendio

In vigore dal 17 ott 2002
1. I mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nonché i mezzi antincendio devono essere mantenuti in buono stato di funzionamento ed essere pronti all'uso immediato in ogni momento.
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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2002-08-05;218#art-10