Sez. II
Art. 8
Imbarco di ricercatori
In vigore dal 17 ott 2002
1. Il capo del compartimento marittimo può autorizzare l'imbarco del personale indicato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, in numero non superiore a dodici, a condizione che:
a) non venga superato il numero massimo delle persone imbarcabili, quale risulta dai documenti della nave, o quello fissato, a detti fini, su parere dell'ente tecnico, tenuto conto delle condizioni di stabilità della nave stessa;
b) per ogni persona per la quale viene consentito l'imbarco esistano mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nella stessa misura di quelli prescritti per l'equipaggio;
c) nel caso di pernottamento a bordo delle persone per le quali viene consentito l'imbarco a norma del presente articolo esistano sistemazioni d'alloggio di caratteristiche pari a quelle dell'equipaggio;
d) i lavori e le ricerche da eseguire in navigazione non costituiscano fonte di pericolo per le persone e per la sicurezza della navigazione stessa ovvero non rendano difficile l'effettuazione dei servizi di bordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2002-08-05;218#art-8