Sez. II

Art. 4

Equipaggiamenti marittimi

In vigore dal 17 ott 2002
1. Le dotazioni, apparecchiature e dispositivi elencati nell'allegato n. 1 al presente regolamento devono essere di tipo approvato salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli del regolamento stesso. Gli equipaggiamenti esistenti possono essere mantenuti a bordo fino a che non se ne renda necessaria la sostituzione per cattivo stato di conservazione ovvero per scadenza oppure fino a quando, in sede di visita per il rinnovo del certificato, la commissione di visita lo giudichi non più idoneo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2002-08-05;218#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Equipaggiamenti marittimi (Art. 4 Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.) — Testo vigente | Portale Normativo