Sez. I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 17 ott 2002
1. I termini utilizzati nel presente decreto devono intendersi secondo le definizioni riportate nell' del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima" e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare", salvo i seguenti termini per i quali si intende per: a) "lunghezza": il 96% della lunghezza totale al galleggiamento, posto all'85% della più piccola altezza misurata dalla linea di chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se questo valore è superiore. Nelle navi progettate con un'inclinazione di chiglia, il galleggiamento al quale è misurata la lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento di progetto; b) "Convenzione Torremolinos": la convenzione internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977, alla quale è stata data adesione con legge 2 maggio 1983, n. 293; c) "Protocollo Torremolinos": il protocollo alla convenzione di Torremolinos del 1977, adottato il 2 aprile 1993, al quale è stata data adesione con legge 17 dicembre 1999, n. 511; d) "Tipo approvato": la conformità alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 "Regolamento di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE"; e) "Nave da pesca nuova": una nave da pesca per la quale a decorrere dal 1 gennaio 1999 incluso sia stato stipulato il contratto di costruzione o il contratto per una rilevante trasformazione, oppure il contratto di costruzione o di rilevante trasformazione sia stato stipulato anteriormente al 1 gennaio 1999 e la nave sia stata consegnata tre anni o più dopo tale data, oppure in mancanza di un contratto di costruzione a decorrere dal 1 gennaio 1999 incluso sia stata impostata la chiglia, o sia iniziata la costruzione identificabile con una nave particolare, o sia iniziato il montaggio con l'impiego di almeno 50 tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutti i materiali di struttura, se quest'ultimo valore è inferiore; f) "Nave da pesca esistente": una nave da pesca che non sia una nave nuova; g) "Amministrazione": il comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; h) "Organismo notificato": un organismo come definito dall', lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407; i) "EPIRB": acronimo di Emergency Position Indicating Radio Beacon, cioè radiofaro di indicazione della posizione di emergenza, utilizzato per la localizzazione dei naufraghi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2002-08-05;218#art-2

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