Sez. II
Art. 6
Riparazioni, modifiche, trasformazioni
In vigore dal 17 ott 2002
1. Sulle navi sottoposte a riparazioni, modifiche o trasformazioni, le nuove sistemazioni devono continuare a soddisfare alle prescrizioni che erano applicabili prima delle riparazioni, modifiche o trasformazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2002-08-05;218#art-6