Sez. II
Art. 16
Mezzi antincendio
In vigore dal 17 ott 2002
1. Tutte le navi devono essere munite degli estintori a schiuma o a polvere o a CO2 indicati nella seguente tabella:
+----------------+-----------------------------------------------------+
| |Numero e capacità estinguente degli estintori |
| Potenza totale | |
| installata P | |
| (Kw) | |
| +----------------+-----------------+------------------+
| | | |In ciascuno degli |
| | | |altri locali o |
| |In prossimità | |gruppi di locali |
| |dell'apparato | |tra loro |
| |motore (*) |In plancia |adiacenti |
+----------------+----------------+-----------------+------------------+
|P < o = 74 |1 da 34 B (**) |1 a CO2 da 13 B |1 da 13 B |
|P > 74 |2 da 34 B | | |
+----------------+----------------+-----------------+------------------+
(*) per locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso di estinzione incendi è richiesto, in prossimità dell'apparato motore, un solo estintore;
(**) il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore in accordo alle unificazioni internazionali. Maggiore è il numero, maggiore è la capacità di estinguente. La capacità indicata è la minima richiesta. La lettera B indica la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere. Sono ammessi estintori omologati per le classi di fuoco A e C, purchè omologati anche per la classe di fuoco B.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, le navi di cui all', comma 1, qualora munite di motore, devono essere dotate di un estintore da 13 B.
3. È vietata l'installazione di nuovi impianti fissi a idrocarburi alogenati adibiti all'estinzione di incendi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2002-08-05;218#art-16