Sez. II

Art. 16

Mezzi antincendio

In vigore dal 17 ott 2002
1. Tutte le navi devono essere munite degli estintori a schiuma o a polvere o a CO2 indicati nella seguente tabella: +----------------+-----------------------------------------------------+ | |Numero e capacità estinguente degli estintori | | Potenza totale | | | installata P | | | (Kw) | | | +----------------+-----------------+------------------+ | | | |In ciascuno degli | | | | |altri locali o | | |In prossimità | |gruppi di locali | | |dell'apparato | |tra loro | | |motore (*) |In plancia |adiacenti | +----------------+----------------+-----------------+------------------+ |P < o = 74 |1 da 34 B (**) |1 a CO2 da 13 B |1 da 13 B | |P > 74 |2 da 34 B | | | +----------------+----------------+-----------------+------------------+ (*) per locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso di estinzione incendi è richiesto, in prossimità dell'apparato motore, un solo estintore; (**) il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore in accordo alle unificazioni internazionali. Maggiore è il numero, maggiore è la capacità di estinguente. La capacità indicata è la minima richiesta. La lettera B indica la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere. Sono ammessi estintori omologati per le classi di fuoco A e C, purchè omologati anche per la classe di fuoco B. 2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, le navi di cui all', comma 1, qualora munite di motore, devono essere dotate di un estintore da 13 B. 3. È vietata l'installazione di nuovi impianti fissi a idrocarburi alogenati adibiti all'estinzione di incendi.
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