Sez. II

Art. 18

Stabilità

In vigore dal 17 ott 2002
1. Le navi devono essere sottoposte a prova di stabilità da eseguirsi, sotto il controllo dell'ente tecnico, con prova pratica al fine di accertare i dati di stabilità della nave almeno nelle seguenti condizioni di carico: a) nave vacante; b) nave in assetto di pesca senza carico di pesce; c) nave al ritorno dalle operazioni di pesca con massimo carico di pesce. 2. Per le navi di lunghezza inferiore a 20 metri può essere concesso che gli accertamenti di stabilità siano eseguiti con prova pratica al fine di ottenere almeno i dati di stabilità della nave in assetto di pesca senza carico di pesce e in eventuali altre condizioni di carico che, a giudizio dell'ente tecnico, risultino più severe nei riguardi della stabilità. 3. Le condizioni di stabilità accertate devono risultare di soddisfazione dell'ente tecnico. 4. Al comandante della nave devono essere fornite adeguate istruzioni riguardanti la stabilità, approvate dall'ente tecnico.
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Stabilità (Art. 18 Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.) — Testo vigente | Portale Normativo