Sez. II

Art. 22

Certificato di navigabilità

In vigore dal 17 ott 2002
1. Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, che non siano munite di certificato di classe, devono avere un certificato di navigabilità, rilasciato in base alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.
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