Sez. III
Art. 25
Certificato delle annotazioni di sicurezza
In vigore dal 17 ott 2002
1. Degli accertamenti effettuati nel corso delle visite indicate all' è redatto processo verbale, in esito al quale è rilasciato il certificato delle annotazioni di sicurezza, il cui modello è approvato dall'Amministrazione.
2. Gli estremi del certificato delle annotazioni di sicurezza devono essere annotati sulla licenza.
3. Il certificato delle annotazioni di sicurezza ha una validità non superiore a tre anni dalla data dell'esecuzione della visita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2002-08-05;218#art-25