Sez. III

Art. 25

Certificato delle annotazioni di sicurezza

In vigore dal 17 ott 2002
1. Degli accertamenti effettuati nel corso delle visite indicate all' è redatto processo verbale, in esito al quale è rilasciato il certificato delle annotazioni di sicurezza, il cui modello è approvato dall'Amministrazione. 2. Gli estremi del certificato delle annotazioni di sicurezza devono essere annotati sulla licenza. 3. Il certificato delle annotazioni di sicurezza ha una validità non superiore a tre anni dalla data dell'esecuzione della visita.
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Certificato delle annotazioni di sicurezza (Art. 25 Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.) — Testo vigente | Portale Normativo