Sez. IV
Art. 29
Norma transitoria
In vigore dal 17 apr 2003
1. Le navi da pesca che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, erano in possesso di abilitazione alla navigazione rilasciata in base a norme pregresse, dovranno ottemperare alle nuove o maggiori prescrizioni previste dal presente regolamento in occasione del rinnovo delle annotazioni di sicurezza e comunque entro il 1 gennaio 2003, nonché, limitatamente alle navi abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, entro il 31 dicembre 2003.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2002-08-05;218#art-29