Sez. III

Art. 26

Visita occasionale di riarmo

In vigore dal 17 ott 2002
1. Le navi che abbiano subito un periodo di disarmo superiore a sei mesi, nei limiti del periodo di validità del certificato delle annotazioni di sicurezza, sono tenute ad effettuare una visita occasionale per la riconferma del certificato stesso.
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Visita occasionale di riarmo (Art. 26 Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.) — Testo vigente | Portale Normativo