Sez. III
Art. 26
Visita occasionale di riarmo
In vigore dal 17 ott 2002
1. Le navi che abbiano subito un periodo di disarmo superiore a sei mesi, nei limiti del periodo di validità del certificato delle annotazioni di sicurezza, sono tenute ad effettuare una visita occasionale per la riconferma del certificato stesso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2002-08-05;218#art-26