Sez. IV

Art. 30

Norme abrogate

In vigore dal 21 set 2004
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982 e il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, entrambi citati in premessa. 2. I decreti di cui al comma 1, continuano ad essere applicati, limitatamente alle navi abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, fino al 31 dicembre 2003. 2-bis. Il decreto 22 giugno 1982, limitatamente all', continua ad essere applicato alle sole navi esistenti abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa fino al 31 dicembre 2004. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 agosto 2002 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2002 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 135

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2002-08-05;218#art-30

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