Sez. III

Art. 24

Organi di esecuzione della visita

In vigore dal 17 ott 2002
1. Alle visite di cui all'articolo precedente provvede una commissione formata dal capo del circondario marittimo o da un ufficiale da lui designato di grado non inferiore a sottotenente di vascello, da un ingegnere o perito indicato dall'ente tecnico e da un sottufficiale di porto o impiegato civile dell'ufficio circondariale marittimo, che svolge le funzioni di segretario. 2. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 25 tonnellate le visite previste dal precedente articolo sono eseguite dall'autorità marittima, sentito l'ente tecnico quando si tratti di accertamenti relativi al macchinario principale ed ausiliario, alle caldaie e agli altri recipienti a pressione, ai macchinari azionati da energia elettrica, all'impianto elettrico e a ogni altra circostanza in cui sia ritenuto necessario dall'autorità marittima di procedere a particolari accertamenti tecnici.
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Organi di esecuzione della visita (Art. 24 Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.) — Testo vigente | Portale Normativo