Sez. II

Art. 20

Carte nautiche

In vigore dal 17 ott 2002
1. Tutte le navi devono essere dotate delle carte nautiche relative alle zone di mare dove devono operare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2002-08-05;218#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Carte nautiche (Art. 20 Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.) — Testo vigente | Portale Normativo