Sez. III

Art. 23

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In vigore dal 17 ott 2002
1. Le navi oggetto delle presenti norme, ai fini del rilascio delle certificazioni di sicurezza, sono soggette: a) ad una visita iniziale; b) ad una visita periodica alla scadenza della validità delle annotazioni di sicurezza; c) a visite occasionali nell'ipotesi di cui all' ovvero quando ciò sia ritenuto opportuno dall'autorità marittima, e, comunque, in caso di lavori di notevole importanza ovvero in caso di gravi avarie subite dalla nave. 2. Le visite sono intese ad accertare l'efficienza dello scafo, delle macchine e dell'impianto elettrico, nonché in generale la rispondenza della nave alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
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Visite (Art. 23 Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.) — Testo vigente | Portale Normativo