Sez. II

Art. 17

Segnali di soccorso

In vigore dal 17 ott 2002
1. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata e alla pesca costiera locale estesa fino a 12 miglia dalla costa devono essere dotate dei seguenti segnali di soccorso da conservare sul ponte di comando, in apposito contenitore stagno: a) 6 razzi a paracadute a luce rossa; b) 3 segnali a luce rossa. 2. Le navi abilitate alla pesca costiera locale devono essere dotate dei seguenti segnali di soccorso, da conservare in apposito contenitore stagno: a) 4 razzi a paracadute a luce rossa; b) 2 segnali a luce rossa.
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Segnali di soccorso (Art. 17 Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.) — Testo vigente | Portale Normativo