Sez. II
Art. 17
Segnali di soccorso
In vigore dal 17 ott 2002
1. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata e alla pesca costiera locale estesa fino a 12 miglia dalla costa devono essere dotate dei seguenti segnali di soccorso da conservare sul ponte di comando, in apposito contenitore stagno:
a) 6 razzi a paracadute a luce rossa;
b) 3 segnali a luce rossa.
2. Le navi abilitate alla pesca costiera locale devono essere dotate dei seguenti segnali di soccorso, da conservare in apposito contenitore stagno:
a) 4 razzi a paracadute a luce rossa;
b) 2 segnali a luce rossa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2002-08-05;218#art-17