Capo IV

Art. 15

Archivio digitale dei provvedimenti

In vigore dal 11 ott 2000
1. Presso la cancelleria del tribunale e della corte di appello è istituito un archivio, tenuto ai sensi dell', comma 2, dove sono conservati, in copia, le sentenze e gli altri provvedimenti in materia civile e penale, che sono determinati con decreti del Ministro della giustizia. 2. I soggetti di cui all', comma 1, possono rilasciare copia autentica degli atti contenuti nell'archivio previsto dal comma 1 del presente articolo.
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Archivio digitale dei provvedimenti (Art. 15 Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo