Capo IV
Art. 15
Archivio digitale dei provvedimenti
In vigore dal 11 ott 2000
1. Presso la cancelleria del tribunale e della corte di appello è istituito un archivio, tenuto ai sensi dell', comma 2, dove sono conservati, in copia, le sentenze e gli altri provvedimenti in materia civile e penale, che sono determinati con decreti del Ministro della giustizia.
2. I soggetti di cui all', comma 1, possono rilasciare copia autentica degli atti contenuti nell'archivio previsto dal comma 1 del presente articolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2000-03-27;264#art-15