Capo IV

Art. 17

Archivio digitale dei provvedimenti del giudice di pace

In vigore dal 11 ott 2000
1. Presso la cancelleria del giudice di pace è istituito un archivio, tenuto ai sensi dell', comma 2, dove sono conservati, in copia, le sentenze, comprese quelle emesse ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, e gli altri provvedimenti di cui all', comma 1, se soggetti all'obbligo di registrazione. 2. Ferme le competenze dell'ufficio di cancelleria del giudice di pace in ordine agli adempimenti previsti dagli , il supporto informatico contenente la raccolta dei provvedimenti, se sussistono ragioni organizzative e tecniche, può essere collocato presso il tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio. 3. La decisione di collocare il supporto informatico fuori dell'ufficio del giudice di pace è assunta dalla competente articolazione del Ministero della giustizia sentiti il responsabile dei sistemi informativi automatizzati, il presidente del tribunale e il coordinatore dell'ufficio del giudice di pace.
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