Capo II
Art. 12
Obblighi di conservazione e di custodia
In vigore dal 11 ott 2000
1. I registri e gli atti tenuti in modo informatico sono conservati per il tempo previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
2. I soggetti di cui all', comma 1, curano la conservazione dei registri e degli atti di cui al precedente comma 1, mediante l'utilizzo di supporti non riscrivibili, rinnovati a scadenze prestabilite e secondo le regole tecniche emanate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione a norma dell', comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. I soggetti di cui al comma 2 procedono, almeno ogni tre anni, alla formazione di una copia storica dell'archivio e ne dispongono la conservazione nei modi di cui al comma 2. Eseguita tale operazione dal registro in uso possono essere eliminati gli atti relativi agli affari esauriti da almeno due anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2000-03-27;264#art-12