Capo II

Art. 12

Obblighi di conservazione e di custodia

In vigore dal 11 ott 2000
1. I registri e gli atti tenuti in modo informatico sono conservati per il tempo previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 2. I soggetti di cui all', comma 1, curano la conservazione dei registri e degli atti di cui al precedente comma 1, mediante l'utilizzo di supporti non riscrivibili, rinnovati a scadenze prestabilite e secondo le regole tecniche emanate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione a norma dell', comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 3. I soggetti di cui al comma 2 procedono, almeno ogni tre anni, alla formazione di una copia storica dell'archivio e ne dispongono la conservazione nei modi di cui al comma 2. Eseguita tale operazione dal registro in uso possono essere eliminati gli atti relativi agli affari esauriti da almeno due anni.
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Obblighi di conservazione e di custodia (Art. 12 Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo