Capo III

Art. 14

Determinazione dei modelli dei registri

In vigore dal 11 ott 2000
1. Ciascuno dei registri indicati all' può consistere di uno o più modelli. 2. Con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei casi previsti dall'articolo 646 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono stabiliti i modelli di cui al comma 1. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 33 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e dall' della legge 23 marzo 1956, n. 182.
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Determinazione dei modelli dei registri (Art. 14 Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo