Capo IV

Art. 18

Raccolta dei provvedimenti

In vigore dal 11 ott 2000
1. I soggetti di cui all', comma 1, procedono, almeno ogni tre anni, alla formazione di una copia dell'archivio mediante l'utilizzo di supporti non riscrivibili, secondo le regole tecniche emanate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione a norma dell', comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Eseguita tale operazione dalla raccolta di cui all', comma 1, possono essere eliminati i provvedimenti depositati da almeno tre anni.
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Raccolta dei provvedimenti (Art. 18 Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo