Capo I
Art. 2
Principi generali sulla tenuta dei registri
In vigore dal 11 ott 2000
1. I registri sono tenuti su base annuale ed in modo da garantire la integrità, la completezza, la disponibilità e la riservatezza di iscrizioni ed annotazioni nonché la identificazione del soggetto che accede ai registri.
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2000-03-27;264#art-2