Capo I
Art. 5
Rilascio di informazioni, copie, estratti e certificati
In vigore dal 11 ott 2000
1. L'accesso alle informazioni contenute nei registri e il rilascio di copie, estratti o certificati è disciplinato secondo i seguenti livelli:
a) pubblico;
b) limitato agli aventi diritto;
c) consentito solo previa autorizzazione dell'autorità competente secondo la legge;
d) riservato agli uffici e alle autorità specificamente individuati dalla legge.
2. Nel sistema informatico a ciascun livello di accesso viene attribuito uno specifico codice di identificazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2000-03-27;264#art-5