Capo I

Art. 5

Rilascio di informazioni, copie, estratti e certificati

In vigore dal 11 ott 2000
1. L'accesso alle informazioni contenute nei registri e il rilascio di copie, estratti o certificati è disciplinato secondo i seguenti livelli: a) pubblico; b) limitato agli aventi diritto; c) consentito solo previa autorizzazione dell'autorità competente secondo la legge; d) riservato agli uffici e alle autorità specificamente individuati dalla legge. 2. Nel sistema informatico a ciascun livello di accesso viene attribuito uno specifico codice di identificazione.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2000-03-27;264#art-5

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