Capo II

Art. 6

Tenuta informatizzata dei registri

In vigore dal 6 dic 2002
1. I registri informatizzati contengono i dati e l'aggregazione dei dati di cui ai modelli dei registri previsti dall' del presente regolamento,..., e comunque da ogni altra disposizione di legge. 2. I dati di cui al comma 1 possono essere contenuti in uno o più supporti informatici. Il sistema consente la possibilità di estrazione dei dati secondo la natura delle controversie, la sezione, il giudice, il nome delle parti, lo stato della causa, la udienza ed ogni altro tipo di dato eventualmente richiesto dalle disposizioni che regolano la tenuta dei registri e la loro individuazione. 3. I registri informatizzati consentono la loro riproduzione, per intero o per estratto, anche su supporto cartaceo.

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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2000-03-27;264#art-6

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