Capo III
Art. 13
Elenco dei registri
In vigore dal 1 lug 2002
1. Presso il tribunale sono tenuti i seguenti registri:
1) ruolo generale degli affari civili - cause ordinarie;
2) ruolo generale degli affari civili - procedimenti speciali sommari;
3) ruolo generale degli affari civili - controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie;
4) ruolo generale degli affari civili - controversie agrarie;
5) ruolo sezionale per le cause ordinarie;
6) ruolo delle cause assegnate a ciascun giudice;
7) ruolo delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatoria assegnate a ciascun giudice;
8) ruolo delle udienze per ciascun giudice istruttore;
9) ruolo delle udienze in materia lavoro e di previdenza o assistenza obbligatoria;
10) registro dei provvedimenti di cui agli articoli 186-bis, 186-ter, 186-quater del codice di procedura civile;
11) registro dei provvedimenti cautelari e d'urgenza;
12) registro del deposito delle ordinanze pronunziate fuori udienza;
13) ruolo dei reclami avverso i provvedimenti cautelari e d'urgenza;
14) ruolo delle udienze collegiali;
15) ruolo delle udienze collegiali per le controversie agrarie;
16) registro delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi e pubblicati;
17) registro degli affari amministrativi e stragiudiziali;
18) ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio;
19) ruolo generale delle esecuzioni civili;
20) ruolo generale delle espropriazioni immobiliari;
21) registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai notai per le operazioni di vendita;
22) ruolo delle istanze per la dichiarazione di fallimento;
23) registro dei fallimenti dichiarati;
24) pubblico registro dei falliti;
25) registro dei concordati preventivi;
26) registro delle amministrazioni concordate;
27) registro delle liquidazioni coatte amministrative;
28) registro delle amministrazioni straordinarie;
29) NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155;
30) registro delle adozioni;
31) registro degli interdetti e degli inabilitati;
32) registro delle tutele dei minori e degli interdetti;
33) registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati;
34) registro delle istanze al giudice tutelare;
35) registro delle successioni;
36) registro delle persone giuridiche;
37) registro per la trascrizione delle vendite con patto di riservato dominio;
38) registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici, ai legali e ai curatori, commissari e liquidatori fallimentari;
39) NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155;
40) NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155;
41) NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155;
42) NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155;
43) registro per la pubblicazione di giornali e periodici;
44) registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;
45) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;
46) registro per la trascrizione dei contratti e degli atti costitutivi di privilegi relativi a vendita o locazione di macchine utensili o di produzione di valore non inferiore a L.
1.000.000;
47) registro generale dei testamenti;
48) NUMERO ABROGATO ABROGATA DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155.
2. I registri di cui al comma 1, ad eccezione di quelli contraddistinti dai numeri 8, 9, 12, 14, 15, 16, 24, 34, 37,...,..., 44, 45, e 46, ove tenuti su supporto cartaceo, sono corredati da rubrica alfabetica.
3. Gli uffici giudiziari sottoindicati tengono i registri come di seguito precisato. Presso le sezioni staccate dei tribunali sono tenuti i medesimi registri previsti dai numeri 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 38,...,..., 44, 45 e... del comma 1.
4. Presso la corte di appello sono tenuti i registri previsti dai numeri 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 38,...,...,...,..., 44, 45 e... del comma 1.
5. Presso la Suprema corte di cassazione sono tenuti i seguenti registri:
1) ruolo generale degli affari civili e relativa rubrica alfabetica;
2) ruolo di udienza per ciascuna sezione;
3) registro cronologico dei provvedimenti e degli atti originali;
4) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;
5) NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155.
6. Presso il giudice di pace sono tenuti i seguenti registri:
1) ruolo generale degli affari contenziosi civili e relativa rubrica alfabetica;
2) registro dei provvedimenti ex art. 186-bis, 186-ter, 186-quater;
3) registro del deposito delle ordinanze pronunziate fuori udienza;
4) registro delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi e pubblicati;
5) ruolo di udienza;
6) ruolo generale degli affari amministrativi, stragiudiziali e non contenziosi e relativa rubrica alfabetica;
7) registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;
8) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;
9) NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155;
10) NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155;
11) registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici;
12) NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2000-03-27;264#art-13