Capo II
Art. 11
Modalità di accesso ai registri e agli atti
In vigore dal 11 ott 2000
1. L'accesso ai registri e agli atti informatizzati è effettuato dall'interessato direttamente o tramite l'ufficio depositario ovvero per via telematica, previa identificazione del medesimo secondo le regole procedurali.
2. In caso di rilascio di riproduzioni, copie, estratti o certificati per via telematica, la conformità di quanto trasmesso all'originale è attestata nelle forme previste dalla legge in relazione alla natura dell'atto.
3. Quando è previsto il pagamento di diritti, imposte o tasse, il rilascio di riproduzioni, copie, estratti o certificati per via telematica è subordinato al previo pagamento degli stessi, della cui avvenuta riscossione è dato atto nella copia, estratto o certificato trasmessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2000-03-27;264#art-11