Capo II

Art. 7

S o g g e t t i

In vigore dal 11 ott 2000
1. Il dirigente amministrativo dell'ufficio indica per iscritto le persone autorizzate alle operazioni di immissione, cancellazione, variazione ed esibizione. 2. La identificazione di colui che effettua le operazioni di cui al comma 1, con l'indicazione della relativa data ed ora, è conservata nel sistema informatico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2000-03-27;264#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
S o g g e t t i (Art. 7 Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo