Capo II

Art. 10

Comunicazione dei dati contenuti nei registri e degli atti

In vigore dal 11 ott 2000
1. Il sistema informatico è strutturato con modalità che assicurano: a) l'individuazione dell'ufficio al quale il registro appartiene; b) l'individuazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica il dato; c) l'avvenuta ricezione della comunicazione del dato.
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Comunicazione dei dati contenuti nei registri e degli atti (Art. 10 Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo