Capo II
Art. 10
Comunicazione dei dati contenuti nei registri e degli atti
In vigore dal 11 ott 2000
1. Il sistema informatico è strutturato con modalità che assicurano:
a) l'individuazione dell'ufficio al quale il registro appartiene;
b) l'individuazione del soggetto che inserisce, modifica o
comunica il dato;
c) l'avvenuta ricezione della comunicazione del dato.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2000-03-27;264#art-10