Capo II

Art. 9

Informatizzazione degli atti

In vigore dal 11 ott 2000
1. Gli atti sono formati mediante sistemi informatici conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 2. Se la legge richiede la sottoscrizione dell'atto a pena di nullità, l'autenticità ne è attestata mediante la firma digitale, secondo le regole tecniche. 3. L'indicazione a stampa, sui documenti o certificati estratti dal sistema informatico, del nominativo del firmatario è equipollente, per la validità dell'atto, all'apposizione di firma autografa. 4. Il sistema informatico consente di effettuare riproduzioni, copie o estratti, anche su supporto cartaceo.
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Informatizzazione degli atti (Art. 9 Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo