Capo I
Art. 4
Modalità di tenuta dei registri
In vigore dal 11 ott 2000
1. La tenuta informatizzata dei registri secondo le regole tecniche e le regole procedurali di attuazione garantisce la integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati e consente l'identificazione del soggetto che accede al registro;
2. I registri tenuti su supporto cartaceo, prima di essere posti in uso, sono numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal dirigente della cancelleria o della segreteria dell'ufficio o da persona da lui delegata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2000-03-27;264#art-4